sabato 1 novembre 2014

LICENZIA (Impresa capitalista) ... MENTI (Renzi)

In Italia si licenzia moltissimo, una potente ramazza ogni anno spazza via circa un milione di rapporti di lavoro, più o meno un decimo dei rapporti a vario titolo cessati nel corso dell’anno stesso (oltre ai licenziamenti, rapporti conclusi su richiesta del lavoratore e soprattutto contratti temporanei giunti a scadenza, ecc.). Tra i licenziamenti quelli collettivi (le ristrutturazioni aziendali e gli esuberi, la chiusura degli stabilimenti, ecc.!) sono una piccola cosa rispetto ai licenziamenti individuali, disposti “uno alla volta”, per fattori che potrebbero più facilmente essere collegati alle asimmetrie di potere tra imprenditore e lavoratore. Tra i motivi dei licenziamenti individuali è poi del tutto preponderante - per l’88%! - il giustificato motivo oggettivo (il cd. licenziamento per motivi economici), il tipo di licenziamento che con più veridicità potrebbe essere controllato dal giudice (le ragioni economico-produttive addotte dall’imprenditore sono effettive? è effettiva la soppressione del posto di lavoro?), ma che è proprio il tipo di licenziamento al quale si vorrebbe togliere il presidio dell’Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con la sua forte penalità per i licenziamenti illegittimi. Irrisoria all’opposto (3%!) l’incidenza del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento degli obblighi contrattuali), per il quale (forse) quel presidio verrebbe mantenuto. Questi dati provengono dal Sistema permanente di monitoraggio della riforma del mercato del lavoro del Ministero del lavoro, riesposti per ragioni di comprensibilità e di maggior evidenza. Link: Prospetto sui licenziamenti in Italia. Insomma, la discussione attorno all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori non è affatto “ideologica”, avulsa dal contesto storico-sociale (appunto, si licenzia moltissimo). E’ poi ragionevole attendersi che si licenzierebbe ancora di più coi nuovi “contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti”, per i quali l’art. 18 verrebbe sospeso nei primi anni di vita di tutti i rapporti di lavoro del futuro, sia che riguardino il giovane in cerca di prima occupazione, sia chi, a qualunque età, abbia perso un lavoro e voglia trovarne un altro o semplicemente chi desideri cambiare lavoro. Vedremo come andrà a finire col Disegno di legge delega ora all’esame della Camera dei Deputati. Intanto l’art. 12 del Disegno di legge di stabilità 2015 (il provvedimento che dal 2010 ha preso il posto della tradizionale “legge finanziaria”) dispone consistenti sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato, con l’intento implicito di connettere tale beneficio ai nuovi contratti a tutele crescenti. Per ogni nuova assunzione con tali contratti le imprese si vedrebbero riconosciute sgravi “nel limite massimo di un importo pari a 8060 euro su base annua”, “per un periodo massimo di 36 mesi”. Non sarebbe saggio, per favorire nuove assunzioni e nello stesso tempo disincentivare sempre nuovi licenziamenti, vincolare il beneficio alla continuità del rapporto di lavoro (almeno) per tutti i citati 36 mesi? Link: Testo integrale della "Legge di stabilità".

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